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La diversità dei contratti di licenza d'uso software


Maria Mirella De Martiis

Lettura 2 min

01 febbraio 2023

I contratti di licenza d'uso di software sono accordi tra due parti, il licenziante e il licenziatario, in cui la prima concede al secondo il diritto di utilizzare il software senza trasferirne la proprietà. Tuttavia, per poter stipulare un accordo di licenza d'uso, il licenziante deve essere titolare dei diritti di utilizzazione economica del software.

L'utilizzo dei contratti di licenza d'uso di software

I contratti di licenza d'uso di software sono utilizzati dalla parte licenziante per consentire a terzi licenziatari di utilizzare il software senza doverlo acquistare, in modo che il costo di accesso al software sia più basso. Inoltre, questo tipo di contratto consente alla parte licenziante di stipulare un numero infinito di accordi di licenza d'uso, mantenendo un certo grado di controllo sul software.

Tipologie di contratti di licenza d'uso di software

Esistono molteplici tipologie di contratti di licenza d'uso di software. In alcuni casi, il software è destinato alla generalità dei consumatori e venduto su supporti materiali o tramite download. In altri casi, il software è destinato a specifici soggetti industriali, commerciali o professionali per l'utilizzo a scopo di lucro o nell'ambito di attività d'impresa o professionale.

In alcune tipologie di contratti, il licenziatario acquista il diritto di utilizzare il software in esclusiva, mentre in altre acquisisce il diritto di utilizzarlo in modo limitato. In altre ancora, l'utilizzatore finale ha addirittura accesso al codice sorgente del software.

Altri tipi di contratti di utilizzo di software

Oltre ai contratti di licenza d'uso di software, esistono anche contratti di compravendita di software, in cui il proprietario cede definitivamente la proprietà del software, e i contratti di sviluppo di software, in cui il committente affida a un produttore la creazione di un software.

Il brevetto di software

Il Codice della Proprietà Industriale stabilisce che i software "come tali" non sono considerati invenzioni brevettabili. È quindi possibile brevettare un software solo se determina un effetto tecnico tangibile esteriormente, come permettere a un operatore di controllare da remoto il funzionamento di un macchinario.

Autore

Avvocato Maria Mirella De Martiis

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Le informazioni contenute in questo articolo sono fornite mero scopo informativo e non intendono sostituire una consulenza legale sul caso specifico. L'autore del blog non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o inesattezze dei contenuti, né per le conseguenze legali derivanti dall'uso inappropriato delle informazioni. Questo blog non rappresenta il punto di vista di alcun ente od organizzazione legale.

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